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Per chiunque intenda cedere un alloggio o parte di esso, ovvero dare ospitalità ad un qualsiasi soggetto, esistono degli obblighi ai quali bisogna adempiere. Un piccolo chiarimento: a seconda che l'ospite sia cittadino italiano o straniero i riferimenti normativi differiscono leggermente. L'art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78 così recita: "chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile". Questa norma si applica in generale a qualsiasi soggetto si voglia ospitare (quindi anche ai cittadini italiani). L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza". La differenza è che, nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni; per il cittadino straniero la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile. Nel modullo allegato al cedente basterà, quindi, barrare la casella relativa alla norma applicata.

Pubblicazione

2019 15 gen

Data Ultima Modifica

Creazione

Inserito sul sito il giovedì 24 novembre 2022 alle ore 15:30:45 per numero giorni 679

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